venerdì 26 settembre 2008

RIPRISTINATO

RIPRISTINATO L' ART. 108 DELLE N.O.I.F. - SVINCOLO PER ACCORDO

La L.N.D. ha presentato una proposta al vaglio degli Organi preposti della F.I.G.C. per il ripristino dell'art. 108 delle NOIF riguardante lo svincolo per accordo fra calciatore e società abrogato alcuni anni fa. La FIGC ha emesso parere favorevole al suo ripristino e questo è il testo del nuovo art. 108 reso noto con Comunicato Ufficiale n. 83 della F.I.G.C. del 27.11.2001 ma pervenuto soltanto in questi giorni:

Art. 108 . Svincolo per accordo

Le Società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

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